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    Ridotta la sanzione disciplinare, Bruno Frapiccini può tornare ad arbitrare

    Di Redazione

    La sua sospensione dall’attività per due mesi, decretata a gennaio scorso, aveva fatto piuttosto rumore: Bruno Frapiccini è uno degli arbitri più noti, oltre che dei più esperti, nei campionati italiani. Ora però la Corte Federale di Appello della Fipav ha rivisto parzialmente la decisione del Tribunale Federale, riducendo la durata della squalifica, che scade esattamente oggi (24 febbraio): il direttore di gara di Falconara Marittima potrà quindi tornare sul seggiolone già da domani. L’ultima partita diretta risale allo scorso 15 gennaio, quando arbitrò (da secondo) la sfida di Superlega tra Piacenza e Siena.

    Frapiccini era stato squalificato per aver richiesto un rimborso chilometrico indebito relativo a quattro trasferte lavorative effettuate tra il 2021 e il 2022. La Corte d’Appello ha confermato la responsabilità disciplinare dell’arbitro, ritenendo il suo comportamento “censurabile sotto il profilo della contrarietà ai doveri di lealtà, correttezza e probità“, ma al tempo stesso ha rilevato che Frapiccini non si è opposto alla restituzione delle somme indebitamente percepite e che “non intendeva certo arricchirsi lucrando sui rimborsi richiesti“. Per questi motivi il reclamo del direttore di gara è stato parzialmente accolto, riducendo la sanzione.

    (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    Caso Martina Scavelli: La Fipav ribadisce la propria posizione

    Di Redazione

    In relazione alle numerose notizie riguardanti la vicenda dell’arbitro Martina Scavelli, la Federazione Italiana Pallavolo vuole precisare la posizione già precedentemente espressa ritenendo primaria la tutela dei suoi tesserati.La Fipav ci tiene, come sempre, a sottolineare il senso di responsabilità e la sensibilità verso ogni componente del proprio movimento, anche su temi delicati come quello in questione. La Federazione è, inoltre, da sempre disponibile a instaurare un dialogo aperto a tutti, con lo scopo di sviluppare approfondimenti e spunti di riflessione che portino benefici all’intero mondo della pallavolo italiana.Fatto presente ciò, non è considerato e considerabile associare la vicenda in questione a un atteggiamento discriminatorio. La Fipav, come precedentemente dimostrato in più di un’occasione, ha tra i suoi obiettivi quello di combattere ogni forma di discriminazione, promuovendo il rispetto reciproco e l’uguaglianza.

    (fonte: comunicato stampa) LEGGI TUTTO

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    Fipav Sicilia, sospensione di 4 mesi per il presidente Nino Di Giacomo

    Di Il Tribunale Federale della Fipav, con una sentenza dello scorso 9 novembre, ha decretato la sospensione da ogni attività federale per 4 mesi di Nino Di Giacomo, presidente del Comitato Regionale della Sicilia. Il dirigente è stato sanzionato per “” dell’ex presidente della Fipav Catania Giuseppe Gambero, che tramite Facebook lo aveva accusato di […] LEGGI TUTTO

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    Incontro Fipav-CEV a Belgrado: Manfredi fa visita a Boricic (e Arena)

    Di Redazione Si è svolto a Belgrado un importante incontro tra Federazione Italiana Pallavolo e CEV: presente, oltre al presidente federale Giuseppe Manfredi e al numero uno europeo Aleksandar Boricic, anche il vicepresidente italiano della Confederazione continentale, Renato Arena. I temi principali dell’incontro sono stati l’organizzazione dei Campionati Europei 2023 (le finali maschili si svolgeranno in Italia), la cooperazione sportiva tra Federazioni e le prospettive strategiche per la crescita della pallavolo europea. Viene da chiedersi se i due leader avranno affrontato anche l’argomento della fase conclusiva di Champions League e le vicende poco trasparenti che hanno riguardato i rinvii di alcune partite – segnatamente quella della Dinamo Mosca femminile – a danno del cammino delle squadre italiane… (fonte: Comunicato stampa) LEGGI TUTTO

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    Caso Dalfovo, la Corte d’Appello dà ancora ragione al consigliere federale

    Di Redazione Ennesimo capitolo della battaglia a colpi di sentenze tra Federazione Italiana Pallavolo e CONI sull’eleggibilità del consigliere federale Massimo Dalfovo, in carica come rappresentante degli atleti. A luglio 2021 il Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico aveva accolto il ricorso di Giorgio De Togni, presidente di AIP – Associazione Italiana Pallavolisti, ritenendo che non fosse provata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e rimandando il giudizio sul caso alla Corte Federale d’Appello. Quest’ultima, lo scorso 22 dicembre, ha nuovamente rigettato il reclamo ritenendo che Dalfovo fosse pienamente candidabile. L’oggetto del contendere è noto: secondo il ricorrente, Dalfovo non può ricoprire la carica essendosi ritirato da molti anni dall’attività agonistica, per poi tesserarsi solo nell’imminenza delle elezioni con una squadra di Serie D, la Pallavolo C9 Arco Riva (che, all’epoca, non poteva scendere in campo per lo stop imposto dalla pandemia). La Corte, previo consulto con la Segreteria Nazionale della Fipav, ritiene che i requisiti siano soddisfatti: Dalfovo si è tesserato il 3 gennaio 2021, dopo aver svolto la visita medica il 24 dicembre 2020 e aver ottenuto il relativo certificato di idoneità, e ha partecipato a due gare di campionato (il 25 aprile e il 22 maggio). Secondo il giudice, non è rilevante la modesta partecipazione da parte del consigliere federale all’attività della sua squadra: “Alla definizione di ‘atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale’ non risulta associata alcuna precisazione e/o specificazione circa il numero di allenamenti e/o il numero di gare cui l’atleta in attività deve aver partecipato, il numero di minuti in cui deve essere rimasto in campo o quant’altro che possa essere oggetto di conteggio“. Quanto al fatto (pacificamente accertato) che Dalfovo non abbia svolto alcun allenamento prima della presentazione delle candidature, avvenuta a fine 2021, la Corte ritiene che le circostanze di sospensione dei campionati e dell’attività delle squadre di Serie D concretizzino il verificarsi di “comprovate e documentate ragioni di esonero o di incolpevole impossibilità di fatto” e non incidano quindi sulla candidabilità. Nella sentenza si legge inoltre che prendere in considerazione anche gli anni precedenti, come richiesto dal ricorrente, “oltre a sancire una disparità di trattamento tra le varie cariche (…) violerebbe il principio di democrazia e di uguaglianza, perché impedirebbe agli atleti più giovani di età o, comunque, di tesseramento di accedere alle rispettive cariche federali e/o comunque di poter essere rappresentativi della rispettiva categoria“. In sostanza, secondo la Corte, “l’aver ripreso, anche da poco, l’attività di campo, sia pure ai modesti livelli che potrebbero essergli consentiti anche in considerazione dell’età, non significa che egli (Dalfovo) non possa essere un valido rappresentante della categoria“. Va sottolineato inoltre che il collegio giudicante ha rigettato le richieste di ulteriore attività istruttoria da parte dei ricorrenti, che chiedevano tra l’altro di acquisire le testimonianze dei compagni di squadra e di altri tesserati della Pallavolo C9. La vicenda giudiziaria, comunque, non termina qui: quasi certamente vi sarà un ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia del CONI che, a quasi un anno dalla candidatura di Dalfovo, sarà nuovamente chiamato a esprimersi sulla vicenda. (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    Caso Dalfovo, il CONI: “Non è provata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità”

    Di Redazione Il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblicato il testo integrale della decisione con la quale, lo scorso 5 luglio, ha rinviato alla Corte d’Appello della Federazione Italiana Pallavolo la decisione sull’eleggibilità di Massimo Dalfovo, attuale rappresentante degli atleti in Consiglio Federale. Fin dal momento della presentazione della candidatura, Giorgio De Togni, presidente di AIP-Associazione Italiana Pallavolisti e a sua volta candidato per la stessa carica, ne aveva contestato la legittimità, ritenendo che Dalfovo non fosse in possesso dei requisiti previsti (in particolare, aver partecipato a competizioni di livello almeno regionale per almeno due stagioni sportive negli ultimi 10 anni). Il Tribunale Federale e, in seguito, la Corte Federale d’Appello avevano rigettato il ricorso di De Togni, ma il Collegio di Garanzia ha ribaltato la decisione: “(…) Affinché la piena regolarità delle condizioni di eleggibilità del sig. Dalfovo sia effettivamente tale – spiega la sentenza – è necessario che essa venga indagata, non soltanto alla luce della singola disciplina federale, ma attraverso un attento e integrato confronto con il compendio complessivo delle regole e dei principi di rango primario e costituzionale che vengono in rilievo nella fattispecie“. Il CONI si richiama, in particolare, ai “principi costituzionali di democrazia, uguaglianza e parità di trattamento“, ricordando che “presenza e attualità dei requisiti specifici, che connotano la funzione per la quale avviene la candidatura e la successiva elezione in seno agli organi direttivi dell’ente, costituiscono un momento indefettibile di estrinsecazione della rappresentatività all’interno dell’ordinamento federale“. Scendendo nel dettaglio, la sentenza rileva poi che “l’art. 22 dello Statuto FIPAV (…) richiede, oltre al mero ‘tesseramento’, degli elementi ulteriori, e nello specifico: l’essere ‘in attività’ e partecipare alle competizioni di livello quantomeno regionale ovvero, per i soli atleti ‘non più in attività’, che quest’ultimi abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni nell’arco dell’ultimo decennio“. Nel caso di specie, invece, “emerge che la posizione del sig. Dalfovo non sia adeguatamente corredata da alcuna prova in ordine alla sua attività nel contesto agonistico di riferimento, al di là del mero tesseramento preceduto da visita medica“. “Le norme – insiste il CONI – chiariscono come quello dell’atleta non sia uno status permanente, che si acquisisce una volta e per sempre, essendo strettamente dipendente dall’attualità e della concretezza dello svolgimento dell’attività sportiva agonistica, per un lasso di tempo anteriore alla candidatura tale da consentirne un’apprezzabilità in termini di effettiva preparazione e presenza alle competizioni nazionali o regionali“. Mentre per Dalfovo “non pare affatto incontroverso né provato (…) che i requisiti della candidabilità in qualità di atleta ‘attivo’ sussistessero nella fattispecie concreta. Anzi, pare che il pressoché nullo lasso di tempo intercorrente tra tesseramento e candidatura, a fronte della precedente comprovata inattività del resistente, confermino il contrario“. La sentenza prosegue parlando di “convergenti circostanze temporali e ambientali nel senso di ritenere che il sig. Dalfovo abbia artificiosamente precostituito le condizioni affinché, non potendo più candidarsi come atleta ‘non in attività’, per aver terminato la carriera oltre il decennio precedente, potesse giovarsi dei requisiti per l’eleggibilità come atleta di nuovo ‘in gioco’“. Ancora più severa la conclusione: “Il tesseramento e la relativa iscrizione dell’atleta nel campionato, al solo fine di conseguire l’elezione in Consiglio Federale, non supportata nei fatti da alcuna volontà di prendere parte all’attività o da alcuna forma di partecipazione concreta alla preparazione atletica, non solo rappresentano un vulnus per gli altri concorrenti candidati e per l’intera categoria che si intende rappresentare, ma costituiscono altresì una potenziale turbativa al corretto funzionamento e alla regolare organizzazione delle competizioni sportive. Che detta evenienza fosse da escludersi senza ombra di dubbio nella fattispecie concreta, il giudice del merito non ha fornito logico e puntuale riscontro in motivazione“. La decisione finale è quindi rinviata nuovamente alla Corte d’Appello, che (in diversa composizione) dovrà decidere nuovamente sulla candidabilità di Dalfovo. (fonte: AIP) LEGGI TUTTO

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    Nello Statuto della Fipav spunta la tutela delle atlete in maternità

    Di Redazione Le importanti modifiche al regolamento sul vincolo sportivo non sono le uniche novità introdotte (silenziosamente) dalla Federazione Italiana Pallavolo nell’ultima versione del suo Statuto. All’articolo 10, quello che riunisce le disposizioni sugli atleti, è stato infatti inserito per la prima volta un comma specifico dedicato alle atlete madri, a tutela della gravidanza e della maternità. Un breve paragrafo che recita così: “È garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all’attività agonistica, che non potrà avvenire prima di quattro mesi dalla data del parto“. Va detto che l’interpretazione del testo è tutt’altro che immediata: è poco chiaro cosa si intenda precisamente per “tutela della posizione sportiva” e in che modo la Fipav intenda “garantirla”. Tuttavia, si tratta indubbiamente di un primo passo nella direzione dell’introduzione di norme ad hoc in favore di una categoria da sempre ignorata dai regolamenti e soggetta a clausole contrattuali decisamente discutibili. Una discriminazione venuta prepotentemente alla luce con il caso di Lara Lugli, che nella scorsa stagione è stato ripreso in breve tempo dai media di tutto il mondo e ha generato numerose iniziative di protesta e di sostegno, senza però produrre, almeno fino a questo momento, conseguenze concrete nel movimento della pallavolo italiana. (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    Nuove norme sul vincolo sportivo: per i minori si interromperà a 18 anni

    Di Redazione Malgrado il silenzio abbastanza inspiegabile che circonda l’argomento, è in vigore già dallo scorso 27 ottobre il nuovo Statuto della Federazione Italiana Pallavolo, approvato con delibera della Giunta Nazionale del CONI del 22 ottobre. Il documento, integralmente disponibile sul sito della Fipav, contiene tra l’altro importanti modifiche alla normativa sul vincolo sportivo, alcune delle quali apportate su richiesta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (Nella foto: Gabriele Di Martino, protagonista di uno dei più noti “casi” riguardanti lo scioglimento del vincolo). L’articolo 10 ter dello statuto, infatti, cambia i termini di applicabilità del vincolo pluriennale, che d’ora in poi riguarderà tutti i giocatori e giocatrici dai 12 ai 34 anni: per i minori di 18 anni durerà al massimo 6 anni, ma si interromperà comunque al compimento della maggiore età. Dai 18 ai 24 anni la durata del vincolo sarà ancora di 6 anni, mentre rimarrà di 5 anni per gli atleti dai 24 ai 34 anni. Gli Under 12 e gli Over 34, invece, continueranno a sottostare alla disciplina del vincolo annuale, così come gli atleti amatoriali. Un mutamento radicale, dunque, che da un lato amplia l’età di applicazione della norma (in precedenza fino ai 14 anni si procedeva per vincoli annuali) ma dall’altro introduce nuove garanzie a favore dei minorenni, che potranno “liberarsi” dalla società di appartenenza – comunque dietro pagamento di un indennizzo, stabilito da un’apposita tabella – al raggiungimento della maggiore età. Ricordiamo, infatti, che la norma comporta l’obbligo di giocare per la squadra a cui si è vincolati, con la possibilità di tesserarsi per un’altra società solo in seguito ad accordo economico (a parte i casi di scioglimento previsti dallo statuto stesso). La nuova normativa sul vincolo entrerà in vigore già da questa stagione per gli atleti al primo tesseramento, e nelle stagioni successive per tutti gli altri: dal 2022-2023 per i nati nel primo semestre 1999 e secondo semestre 1998, dal 2023-2024 per i nati nel primo semestre 2000 e secondo 1999, e così via a scalare. Tutto questo è naturalmente subordinato all’entrata in vigore della riforma dello sport, approvata dal Governo a febbraio, che va nella direzione dell’abolizione del vincolo (prevedendo però un “premio di formazione” ancora tutto da definire a favore delle società d’origine). L’applicazione del decreto legislativo 36, quello che disciplina la materia, era stata prima rinviata a dicembre 2023 e infine nuovamente anticipata a gennaio 2023. Lo Statuto Fipav prevede la possibilità, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di adottare opportune modifiche all’articolo 10 ter con un’apposita delibera del Consiglio Federale. (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO