Ci sono casi in cui a seguito di incidenti, i conducenti delle rispettive vetture coinvolte decidono di compilare il Cid, (Constatazione amichevole di incidente), rinunciando alla procedura di liquidazione prevista dall’art. 3 della L. 39/77. In tal caso questi sono sia consapevoli di quel che è accaduto al momento e sia dei danni che le rispettive auto (o qualsiasi mezzo sia) abbiano dei danni o meno.
Questo documento rappresenta perciò una dichiarazione confessoria che si può utilizzare anche se ci dovesse essere un processo a giudizio. C’è però una sentenza, la numero 3676, della Corte di Cassazione, che segue una decisione del 2019, secondo la quale queste dichiarazioni non hanno più valore se i danni riportati dalle vetture protagoniste dell’incidente sono incompatibili o inattendibili.
Anzitutto, alcuni esperti del magazine online All-In Giuridica della Seac sottolineano che: “Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.”
Nel caso in oggetto, prima arrivato al Giudice di Pace di Verona e in seguito al Tribunale del capoluogo scaligero, è stato respinta una richiesta di risarcimento avanzata ad una compagnia assicuratrice di un camionista oramai morto, seppur questi avesse ammesso di essere colpevole nel sinistro secondo il modulo Cid. La dinamica vedeva l’uomo sbattere con il proprio camion contro un’auto parcheggiata in un cortile, provocando dei danni.
Alla fine però ciò che ne è venuto fuori attraverso una perizia è che i danni riportati all’auto non conciliavano con la dichiarazione da parte del camionista, e questa incompatibilità era stata accolta sia in primo sia in secondo grado di giudizio. Gli Ermellini nella sentenza dicono che: “Quanto al valore confessorio della constatazione amichevole di incidente, che la ricorrente lamenta essere stato trascurato, è principio di diritto che ‘ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (il cosiddetto Cid) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio’. (Cass. 8451/ 2019). E tale incompatibilità è stata, come si è detto, accertata dal Ctu, cui il giudice di merito ha fatto riferimento“.
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