Fine del periodo di transizione. Dal 6 marzo 2020 scatta per tutti gli automobilisti che trasportano minori fino a 4 anni di età, l’obbligo dei seggiolini anti abbandono in auto. Una disposizione che, con la sua piena attuazione, rende applicabili anche provvedimenti sanzionatori nei confronti di coloro che non rispettano il nuovo obbligo sancito dall’articolo 172 del codice della strada.
L’automobilista sprovvisto di seggiolini anti abbandono con minori a bordo può essere sanzionato con una multa da 83 a 333 euro (importo che può essere ridotto a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) e la decurtazione di cinque punti dalla patente. Qualora si incorra nella stessa sanzione una seconda volta, entro due anni, oltre alla sanzione pecuniaria scatta anche la pena accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada, dispone che un seggiolino anti abbandono è “un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie MI, NI, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo.”
Concretamente, il funzionamento di tali dispositivi si attua con segnali di allarme visivi e/o acustici che devono attirare l’attenzione del conducente sia dentro che fuori dall veicolo. Alert che si attivano essenzialmente tramite sensori integrati nel seggiolino stesso, i quali possono inviare anche notifiche e avvisi su smartphone e dispositivi mobili dotati dell’apposita app fornita dal costruttore. Al contempo, è prevista anche la possibilità, in caso di alert di abbandono e mancata risposta, di invio di sms o telefonate automatiche a uno o più numeri segnalati.
Dal 20 febbraio è prevista la possibilità di richiedere un per i dispositivi anti abbandono per auto. Per farlo occorre collegarsi al , registrarsi, fornire le proprie credenziali di accesso SPID (Sistema pubblico di identità digitale ) e allegare copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura. Entro 15 giorni dalla richiesta, il bonus sarà erogato come bonus spesa elettronico. Chi ha già effettuato l’acquisto prima dell’entrata in vigore dell’incentivo può richiederne il rimborso, seguendo le procedure indicate sul sito stesso.
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