Le società sportive a responsabilità limitata, che non abbiano fini di lucro, non pagano l’Imu; di più: per avere diritto all’esenzione, la società non deve presentare nessuna dichiarazione. Lo ha stabilito la sezione ottava della Commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza n. 3576/2018 depositata in segreteria l’otto agosto scorso. Con separati ricorsi introduttivi, poi riuniti, la ricorrente, titolare di una struttura sportiva adibita a piscina con annessi locali destinati anche a usi commerciali, impugnava davanti alla Ctp di Lodi due avvisi di accertamento Imu per il 2014-2015. Palesava di aver diritto all’esenzione dall’Imu in base alle disposizioni della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) che all’articolo 90 aveva esteso le agevolazioni anche alle società sportive di capitali non aventi fini di lucro; sosteneva di aver diritto alle agevolazioni Imu, in quanto, le somme richieste non costituivano corrispettivo, ma quote d’iscrizione con valore simbolico. Allegava documentazione attestante che i locali commerciali rappresentavano il 21 per cento delle aree. La Ctp di Lodi accoglieva il ricorso ritenendo imponibile solo la parte commerciale, porzione non opposta dalla ricorrente. Appellando la decisione, il comune di Lodi eccepiva che alla società ricorrente non era applicabile l’estensione di cui al citato articolo 90 della legge 289/2002, in quanto, le norme sulle esenzioni sono di stretta interpretazione; sosteneva anche che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione che, pertanto, non aveva diritto di godere del benefìcio fiscale. La Ctr Lombardia ha confermato la decisione dei giudici provinciali e rigettato l’appello del comune. Il collegio ha infatti rilevato come, l’esenzione, sia direttamente applicabile alle società di capitali senza fini di lucro, dall’estensione della norma. Per quanto concerne l’omessa dichiarazione, la Commissione ha verificato come la mancanza della presentazione della dichiarazione, non preveda, espressamente, alcuna decadenza dall’esenzione Imu. Il collegio quindi, rigettando l’appello ha verificato che lo statuto della società esclude ogni forma di scopo lucrativo, che la società risulta iscritta al Coni e non si sia opposta al pagamento della quota parte commerciale. Respingendo l’appello, la Commissione ha condannato il comune di Lodi al pagamento delle spese di lite quantificate in euro seimila a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Benito Fuoco e Nicola Fuoco
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