L’amministrazione può sancire la perdita della qualifica non commerciale dell’associazione sportiva dilettantistica solo dopo adeguato vaglio istruttorio. Intanto il perfezionamento giuridico e fiscale della natura sportivo-dilettantistica discende, in base alla legge 289/2002, dall’adozione dello statuto sociale. Poi la verifica fiscale del corretto godimento delle agevolazioni deve concernere la regolare applicazione dello statuto sociale, l’approvazione del rendiconto annuale e la tracciabilità dei pagamenti. Infine in caso di revoca della qualifica di associazione sportiva dilettantistica l’amministrazione deve provare che «non sia possibile dimostrare altrimenti la vera natura non profit dell’attività in concreto svolta».
Così la Ctp Varese, sentenza a 219-3-18 (presidente Soprano, relatore Vitelli). L’amministrazione verifica un’associazione sportiva dilettantistica e per il 2012 rileva il mancato rispetto delle norme agevolative prevista per il regime forfetario Ires, Irap ed Iva e conseguente obbligo di adozione del regime “analitico”. Ciò a motivo dell’assenza di attività istituzionale, della mancata effettività della vita associativa, del mancato esercizio del diritto di voto degli associati e della mancata istituzione dei libri sociali. Secondo la ricorrente, però, non è stata provata la mancata effettività del vincolo associativo e non sussistono i presupposti per revocare il regime agevolato. Per l’amministrazione la mancata effettività del vincolo associativo è stata adeguatamente provata e nel merito i rilievi formulati sono legittimi e pertanto viene meno il regime fiscale agevolato.
Secondo la Ctp, in primo luogo, il perfezionamento giuridico e fiscale della natura sportivo-dilettantistica dell’associazione discende dall’adozione dello statuto sociale ex legge 289/2002, certificato poi dall’iscrizione al Coni nel registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche e in base all’articolo 148, comma 3, Tuir e dell’articolo 4, decreto Iva ciò consente la decommercializzazione dei corrispettivi incassati per i servizi sportivi resi a favore dei tesserati alle stesse organizzazioni a cui essa è affiliata. Inoltre, secondo i giudici, la verifica fiscale circa il corretto godimento delle agevolazioni fiscali recate dall’articolo 148, comma 3, Tuir e dall’articolo 4, decreto Iva, de ve riguardare la regolare applicazione delle clausole dello statuto sociale adottato nella forma dell’atto pubblico 0 della scrittura privata autenticata, l’avvenuta iscrizione nel registro del Coni, la redazione ed approvazione del rendiconto annuale e la tracciabilità dei pagamenti. Infine sentenziano i giudici la perdita della qualifica di associazione sportiva dilettantistica non può fondarsi sulla violazione del principio di democraticità, della presenza di un esiguo numero di associati, della loro scarsa partecipazione alla vita sociale. In sostanza conclude la Ctp l’amministrazione in base alla circolare 9/E/2013 deve sancirla soltanto quando «non sia possibile dimostrare altrimenti la vera natura non profit dell’attività in concreto svolta e l’effettiva sussistenza delle condizioni per la realizzazione delle finalità istituzionali».
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